OMISSIS...
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Art. 32 - Fiduciari Locali - Nomina
Sono nominati dalla Giunta Provinciale su proposta del Presidente.
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Art. 33 - Fiduciari Locali - Compiti
Il Fiduciario Locale:
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a) collabora con il Presidente e con gli Organi del Comitato Provinciale per l'attuazione degli indirizzi di politica sportiva sul territorio di competenza;
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b) assicura i rapporti a livello locale con le Societą Sportive;
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c) collabora con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI;
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d) espleta compiti di collegamento con le Istituzioni pubbliche locali allo scopo di favorire la pratica sportiva e, in particolare, garantire l'uso degli impianti da parte delle societą sportive;
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e) collabora con le societą sportive esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all'attivitą promozionale e allo sviluppo tecnico-agonistico e non agonistico;
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f) partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale;
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g) collabora con il Coordinatore Regionale onde assicurare il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I. a livello locale.
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