CITTA' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Provincia di Bari

R E G O L A M E N T O
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E SULLA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Redatto a cura della Segreteria Generale
- Dott. Domenico Antonio OROFINO -


PARTE PRIMA
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e della costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 2 - Il Consiglio comunale - Organo volitivo e di controllo

Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Acquaviva delle Fonti, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Esso rappresenta gli indirizzi generali del governo e ne controlla l'attuazione.

ART. 3 - Composizione

Il numero dei consiglieri comunali assegnati al Comune di Acquaviva delle Fonti è quello designato dalla vigente legge in materia.

ART. 4 - Durata in carica dei consiglieri e del Consiglio

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 5 - Sessioni del Consiglio

Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato, altresì, in sessione straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per richieste del Sindaco o per domanda, contenente l'oggetto o gli oggetti da trattare, di un quinto dei consiglieri.

La riunione del Consiglio a domanda del Sindaco o di un quinto dei consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il Consiglio comunale, infine, può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal presente regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 6 - Convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale, che ne deve rilasciare apposita attestazione, al domicilio dei consiglieri cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie, tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.

L'inosservanza delle norme di convocazione rende non valida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare:

a) -ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
b) -anno, giorno, ore e luogo della convocazione;
c) -se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
d) -se trattasi di prima o di seconda convocazione;
e) -se la seduta è pubblica o segreta;
f) -l'elenco degli argomenti da trattare.

L'elenco degli argomenti da trattare di cui alla lettera f) del precedente comma o ordine del giorno dei lavori consiliari è predisposto, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, sulla base delle richieste del Sindaco o dei Consiglieri comunali. Nella predisposizione dell'ordine del giorno hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione degli Organi Istituzionali, i quali, peraltro, hanno anche la precedenza assoluta di trattazione su qualsiasi altro argomento. Seguono, poi, le proposte di iniziativa governativa o regionale di controllo, l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, la ratifica delle deliberazioni d'urgenza, la nomina di Commissioni o le designazioni del Consiglio in seno a Commissioni, le proposte di iniziativa del Sindaco e della Giunta ed, infine, quelle dei consiglieri comunali in ordine di presentazione.

L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Volendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Il Consiglio, però, potrà rimandare all'adunanza successiva ogni deliberazione sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, purchè non urgenti.

Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai consiglieri non intervenuti alla prima.

La seduta resta valida ancorchè la riunione si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta; altra copia deve essere trasmessa al Prefetto il quale può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personalmente o a mezzo di suo rappresentante e ai Revisori dei Conti i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

ART. 7 - Deposito degli atti

Di ogni argomento, sottoposto all'esame del Consiglio, almeno quarantotto ore prima della seduta debbono essere depositati, nella Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, la relativa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri di cui all'Art. 53 della legge 8/6/1990, n° 142 e tutti i documenti occorrenti per l'esame dell'argomento stesso, ad eccezione per le sedute urgenti, nel qual caso la proposta di delibera, con i relativi pareri, deve essere depositata nella Segreteria almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ART. 8 - Sede delle adunanze

Il Consiglio comunale si riunisce di norma presso la sede del Comune, in apposita sala destinata alle adunanze consiliari.

Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, può essere disposta la convocazione del Consiglio in luogo diverso dalla sede municipale. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ART. 9 - Prima adunanza del Consiglio - Convalida degli eletti

Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti, dichiarando l'ineleggibilità di coloro che non hanno i requisiti e provvedendo alla loro sostituzione secondo legge.

La prima seduta del Consiglio comunale neo eletto è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con appositi avvisi scritti notificati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Tutte le altre sedute sono convocate dal Consigliere anziano, intendendosi per tale, escluso i candidati alla carica di Sindaco, quello che nella elezione a consigliere comunale ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

ART. 10 - Riunioni del Consiglio

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone che vanno esaminate e discusse in seduta segreta.

La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento per deliberazione della maggioranza o su domanda scritta di almeno un quinto dei consiglieri indicando in succinto le ragioni.

ART. 11 - Validità delle sedute di prima convocazione

Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Se tale numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi e quelli che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

ART. 12 - Validità delle sedute di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.

Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione l'accertamento della presenza del numero legale deve essere espressamente richiesto da uno o più consiglieri.

Prima di dichiarare deserta la seduta in corso, perchè mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti, trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.

L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Non possono essere deliberati col quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione gli argomenti per i quali è richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

ART. 13 - Esposizione della bandiera

Durante la giornata di convocazione del Consiglio comunale e per tutta la durata dei suoi lavori sarà esposta all'esterno del Palazzo di Città la bandiera nazionale, così come prevede l'Art. 2 - comma 2° - lettera c, del D.P.C.M. 3.6.1986.

ART. 14 - Pubblicità delle sedute

Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Presidente può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della Forza Pubblica.

Quando non sia possibile distinguere i responsabili del disordine, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del Consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone, stampa e impiegati del Comune, occorrenti per i lavori consiliari.

In caso di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia già deliberato diversamente.

Nessuno può entrare armato nella sala dove è riunito il Consiglio Comunale.

ART. 15 - Disciplina delle sedute

Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato del Consiglio, concedendo ai consiglieri la facoltà di parlare, secondo l'ordine di richiesta, dirigendo e moderando la discussione, togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi, richiamando i Consiglieri che discutono o interloquiscono senza aver chiesto ed ottenuto la parola o che interrompano i colleghi che stanno parlando e impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che da parte dei consiglieri.

Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il Consigliere richiamato persista nella trasgressione il Presidente gli toglie la parola.

Se ancora il Consigliere continua a trasgredire il richiamo, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

ART. 16 - Svolgimento delle sedute

Non oltre l'ora di tolleranza di cui al precedente Art. 11, il Presidente invita il Segretario Comunale a fare la chiama dei consiglieri.

Accertata l'esistenza del numero legale, costituito dalla metà dei consiglieri in carica nel caso di seduta di prima convocazione e da almeno quattro consiglieri nel caso di seduta di seconda convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrono ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente o di un consigliere.

La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei consiglieri si opponga, diversamente decide il Consiglio, a maggioranza di voti palesi dopo l'intervento di un consigliere a favore di un altro contrario alla proposta.

Nessun argomento può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Ogni consigliere che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontani prima del termine della seduta deve darne avviso al Segretario per l'annotazione.

ART. 17 - Ordine della discussione

La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

-discussione generale;

-discussione particolareggiata sugli articoli, capitolo o voci dell'oggetto con eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;

-discussione complessiva sull'oggetto o su mozioni o ordini del giorno che fossero stati presentati.

ART. 18 - Modalità della discussione

Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il Sindaco o l'Assessore al ramo, evidenziando il pensiero della Giunta, il parere di legittimità espresso dal Segretario e quelli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari comunali.

Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare.

I consiglieri parlano dal proprio banco facendo uso del microfono e rivolgendosi all'Assemblea.

Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero e la seconda per replicare. Può, inoltre, parlare per fatti personali o per dichiarazioni di voto.

Ogni intervento del consigliere, sia scritto che orale, non può superare i quindici minuti e di dieci minuti per la eventuale replica; su argomenti di particolare importanza il Presidente può consentire il superamento del limite di cui innanzi purchè abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione.

Al consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosti dall'argomento in discussione il presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliere la parola.

Nessuno, ad eccezione del Presidente può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

Sono vietate le spiegazioni a dialogo.

Nel corso delle votazioni non può essere concessa la parola salvo che per richiamo al Regolamento.

A conclusione della discussione oppure qualora nessun consigliere domanda la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione nel testo depositato nella Segreteria comunale nei termini prescritti dall'Art. 7 del presente regolamento, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

ART. 19 - Fatto personale

Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide se esso sussista o meno. Se il Presidente non lo ravvisi sarà interpellato il Consiglio che deciderà per alzata di mano senza alcuna discussione.

ART. 20 - Richiami al regolamento

E' permesso ad ogni consigliere chiedere la parola per il richiamo al regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Su tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un consigliere a favore e un consigliere contro. Entrambi possono parlare per non più di cinque minuti.

La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

ART. 21 - Raccomandazioni al Sindaco

I consiglieri possono rivolgere raccomandazioni al Sindaco per la definizione di determinate pratiche o perchè non siano adottati certi provvedimenti, anche se riguardano argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 22 - Questioni pregiudiziali

Se uno o più consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi o che la discussione o la deliberazione debbono essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che ne sia iniziata la discussione. La stessa proposta può essere fatta nel corso della discussione purchè proposta da almeno tre consiglieri.

La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione di un argomento oppure di rinviare la trattazione o la deliberazione per un certo tempo è messa ai voti ed il Consiglio vi decide a maggioranza assoluta di voti palesi.

ART. 23 - Emendamenti all'oggetto della discussione

Ogni consigliere può presentare per iscritto anche durante la discussione emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione. Gli emendamenti debbono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dando la precedenza a quelli soppressivi.

Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberati sugli stessi; possono, però, essere ripresi da altri consiglieri e sostenuti a nome proprio.

Il Presidente può anche disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente commissione consiliare e della Giunta le proposte di emendamento presentate.

Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Su ogni emendamento, prima che sia votato, devono essere acquisiti seduta stante, i pareri prescritti dal 1° comma dell'Art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142.

ART. 24 - Ordini del giorno

Ogni consigliere può presentare sugli argomenti in discussione ordini del giorno ed illustrarli.

Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono posti a votazione prima che si sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.

Quando il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.

Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando lo stesso viene incluso nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

ART. 25 - Rifiuto del Presidente di accettare ordine del giorno, emendamenti o articolo aggiuntivi

Il Presidente ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, rifiutando di metterlo a votazione.

Se il consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza alcuna discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 26 - Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente sottopone ai voti la proposta di deliberazione.

Ciascun consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.

L'intervento del consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di cinque minuti.

I Capigruppo consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

ART. 27 - Delle votazioni

Iniziata la votazione non è concessa più la parola, nè il Presidente può intervenire più sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiamo al rispetto delle norme di regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

Se la proposta in discussione si compone di articoli, capitoli o voci, il Consiglio, su richiesta anche di un consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.

E' sempre ammessa la votazione per parti.

Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli, capitoli o voci ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

La votazione è pubblica o segreta.

La votazione è pubblica nei casi che non riguardano persone e si esprime per appello nominale, che è per chiamata, o per alzata di mano; la votazione è segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dietro richiesta del Presidente o di tre consiglieri.

Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il Presidente chiede la controprova per accertare chi è contrario o chi si astiene.

La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

La votazione segreta si effettua a mezzo di scheda bianca, fatta consegnare dal Presidente a ciascun consigliere presente in aula.

Sulla scheda il consigliere scriverà l'espressione del voto e dopo la sua chiamata depositerà la scheda medesima nell'apposita urna.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dallo stesso Presidente prima di iniziare le operazioni di votazione.

Le schede utilizzate per la votazione vengono distrutte seduta stante, tranne quelle contestate o annullate le quali, vidimate dal Presidente, da uno degli scrutatori e dal Segretario, devono essere conservate in archivio.

ART. 28 - Astensione dalla votazione

Ogni consigliere può volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Ogni consigliere, invece, ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.

In quest'ultimo caso, l'astensione dal voto obbliga il consigliere ad allontanarsi anche dalla sala consiliare durante la discussione.

ART. 29 - Esito delle votazioni

Di ogni votazione, sia palese che segreta, il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta di deliberazione.

Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possano aver inciso sul risultato della votazione, il Presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in sala. I consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorchè astenuti non possono prendere parte alla seconda votazione.

Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata.

I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti.

Le proposte che ottengono parità di voti si intendono nè approvate nè respinte. Nel corso della stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, ad una nuova votazione alla quale possono prendere parte anche i consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione perchè momentaneamente assenti o che si erano volontariamente astenuti.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o che contengano violazioni di legge.

ART. 30 - Interrogazioni

Ogni consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o comunque per avere informazioni sull'attività dell'Amministrazione.

L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata al Sindaco.

Il Presidente, al momento della trattazione del punto relativo alle interrogazioni, se queste sono iscritte al punto primo dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, all'inizio di seduta ed anche prima dell'appello, nel dare o far dare lettura delle interrogazioni presentate ed iscritte all'ordine del giorno dei lavori, comunica se alle stesse darà o non darà subito risposta. Nel caso di differimento della risposta indicherà il giorno in cui darà la relativa risposta.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente alla seduta in cui si deve discutere l'interrogazione o quando arrivi il suo turno.

Le interrogazioni vanno discusse entro un mese dalla loro presentazione e comunque, in periodo di pausa consiliare, alla prima riunione del Consiglio successivo alla data di presentazione delle stesse.

Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere data entro giorni trenta dalla data di presentazione.

Alle risposte del Sindaco su ciascuna interrogazione non vi è discussione alcuna, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante o uno degli interroganti può replicare per dichiarare se egli sia o non sia soddisfatto della risposta. Tale replica non può superare i cinque minuti.

ART. 31 - Interpellanze

Ogni consigliere può svolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.

L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al Sindaco.

Al momento della trattazione dell'argomento relativo alle interpellanze, il Sindaco, nel dare o far dare lettura delle interpellanze presentate ed iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari, comunica se alle stesse sarà o non sarà dato subito risposta.

Nel caso di differimento della risposta, il Consiglio, sentita la Giunta e gli interpellanti, decide, per alzata di mano e senza discussione, entro quale termine le interpellanze saranno svolte.

L'interpellanza s'intende ritirata se il consigliere interpellante non si trovi presente quando arriva il suo turno o se è assente dalla seduta.

Il consigliere interpellante o il suo primo firmatario dei consiglieri interpellanti, nel caso che questi siano più di uno, per svolgere ed illustrare il contenuto della interpellanza presentata non può parlare per più di dieci minuti.

Eventuali interpellanze relative a fatto o argomenti identici o strettamente connessi, consenziente il Consiglio, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.

Le spiegazioni del Sindaco o della Giunta sulla interpellanza possono dar luogo ad una replica, non eccedente i cinque minuti, da parte del presentatore e, nell'ipotesi che gli interpellanti siano più di uno, da parte di un altro soltanto dei firmatari, sempre però nel limite di altri cinque minuti.

Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi consigliere può presentare una mozione sull'argomento oggetto della interpellanza.

ART. 32 - Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto e firmata da uno o più consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza, che abbia o no formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, nonchè a provocare un voto in ordine ai criteri da eseguirsi nella trattazione di un determinato affare oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

La mozione, anche se proposta a seguito di trasformazione di una interpellanza in mozione, va presentata per iscritto al Sindaco e da questi iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla data di presentazione con precedenza sulle interrogazioni e sulle interpellanze.

Se la mozione è sottoscritta da un quinto dei consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio, l'adunanza consiliare, per la trattazione della tessa, deve essere tenuta in un termine non superiore a venti giorni dalla data di presentazione della mozione. In tal caso la mozione va inscritta al primo punto all'ordine del giorno e, comunque, se vi sono, subito dopo le questioni relative agli Organi istituzionali.

Il proponente o uno dei proponenti ha per primo la parola, seguito subito dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri che intendono intervenire nella discussione, alla quale si applicano le disposizioni generali previste dal presente regolamento.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo massimo di dieci minuti ed ha tre minuti per la replica. Sempre dieci minuti hanno a disposizione il Sindaco e l'Assessore interessato ed un consigliere per gruppo.

La mozione, ove il proponente o i proponenti lo chiedano, va posta in votazione per alzata di mano.

ART. 33 - Incarichi a consiglieri

Il Consiglio può dare incarico ad uno o più consiglieri di riferire su oggetti che richiedono indagini o esami speciali. Del loro operato il Consiglio viene informato con relazione scritta.

ART. 34 - Diritto di informazione dei consiglieri

I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accedere agli uffici comunali e di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli Organi comunali e degli atti preparatori in essi richiamati, nonchè di avere dai responsabili dei servizi di competenza le notizie ed informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

L'accesso agli uffici da parte dei consiglieri per acquisire notizie e visionare documenti si estende anche a tutti gli atti dell'Amministrazione.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare ed inibire tali diritti ai consiglieri soltanto per pratiche riservate la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi del Comune e per le pratiche del personale dipendente attinenti alla vita privata degli stessi.

Nei casi di diniego, l'eventuale controversia viene decisa dalla Giunta con proprio motivato atto deliberativo, al quale non prende parte il Sindaco.

Il Sindaco, allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici, può, con proprio provvedimento, sentiti i Capigruppo consiliari ed il Segretario, stabilire le modalità di accesso dei consiglieri agli uffici comunali.

I consiglieri comunali, oltre al diritto di visione, possono chiedere, senza il pagamento di alcun diritto, copie di atti e documenti, esclusi quelli di cui al comma 4° del presente articolo. In caso di diniego si applica la disposizione di cui al 5° comma del presente articolo. Tali atti e documenti non possono essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, nè consegnati a terzi.

Sugli atti e documenti, rilasciati ai sensi del comma precedente, deve essere apposto il timbro con la dicitura "Rilasciato a richiesta del consigliere comunale _______________ il quale non può farlo utilizzare a terzi", seguito dalla data del rilascio e dalla firma del funzionario addetto al rilascio.

ART. 35 - Decadenza dalla carica di consigliere

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque sedute consecutive del Consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto.

La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualsiasi cittadino, dal Prefetto o dal Sindaco.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio con apposita deliberazione.

La proposta di decadenza deve essere notificata dal Sindaco al consigliere interessato, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, almeno dieci giorni prima dell'adunanza consiliare perchè possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.

Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese.

Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

ART. 36 - Assenze giustificate dei consiglieri

Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili ed altri gravi motivi.

ART. 37 - Dimissioni dalla Carica di consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco e comportano la decadenza automatica dalla carica non essendo atti ricettivi.

Le dimissioni presentate non potranno, pertanto, essere ritirate.

ART. 38 - Gruppi consiliari

I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un Gruppo consiliare.

Se una lista che ha partecipato alla competizione elettorale ha espresso un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza dovuti ad un Capogruppo consiliare.

Nel caso che uno o più consiglieri si dissociano dal Gruppo consiliare originario di appartenenza dichiarandosi indipendenti o di altro colore politico non presenti in Consiglio agli stessi non possono essere riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

Se intendono, invece, acquisire i diritti e rappresentanza di Gruppo consiliare, gli stessi dovranno costituire un "Gruppo misto" o, se già costituito, confluire nello stesso.

ART. 39 - Il Segretario del Comune

Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio comunale. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Segretario.

Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala consiliare, mancando il Vice Segretario, sarà sostituito da un consigliere comunale, incaricato dal Consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di consigliere.

Il Segretario non ha voto, ma può esprimere il suo parere legale sulle questioni in discussione, mentre esprime, seduta stante, se possibile, il parere di legittimità su emendamenti presentati da consiglieri comunali nel corso della discussione.

ART. 40 - Processo verbale

Il processo verbale della seduta viene redatto dal funzionario amministrativo del servizio segretariato o, in caso di impedimento, da funzionario amministrativo di altro servizio e deve contenere, oltre alle formalità previste dalla legge:

-l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si tiene la seduta;
-l'attestazione che la convocazione fu fatta con inviti scritti notificati al domicilio dei consiglieri;
-se la convocazione è ordinaria, straordinaria o d'urgenza e da chi è stata indetta;
-se la seduta sia di prima o seconda convocazione e se sia pubblica o segreta;
-i nomi dei consiglieri presenti ed assenti e di questi ultimi i giustificati e gli ingiustificati;
-il nome di chi funziona da Presidente;
-il nome di chi funziona da Segretario.

Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione con cenno sommario degli interventi, le eventuali dichiarazioni che i consiglieri vogliono che sia nello stesso testualmente trascritte, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei consiglieri nelle votazioni per appello nominale ed il nome degli astenuti.

Il processo verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario amministrativo verbalizzante.

ART. 41 - Approvazione dei verbali

I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva a quella cui si riferiscono.

Il Consiglio, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale.

I verbali si intendono approvati senza votazione se non ci sono osservazioni.

Ad istanza anche di un solo consigliere i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche al processo verbale qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni, ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti e inserite a verbale se approvate.

Il verbale dell'ultima seduta tenuta dal Consiglio comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso Consiglio comunale nella detta seduta, è letto ed approvato dalla Giunta municipale sentiti i Capigruppo del Consiglio scaduto.

Il Consiglio, per una maggiore funzionalità, può delegare la lettura ed approvazione dei processi verbali ad una Commissione consiliare, rappresentativa di tutti i gruppi. In tal caso, però, copia del processo verbale della seduta precedente è depositata presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio a disposizione dei consiglieri, che potranno fare per iscritto le loro osservazioni, facendole pervenire al Sindaco entro le quarantotto ore prima della successiva seduta consiliare per le eventuali rettifiche od aggiunzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio.


PARTE SECONDA

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI


ART. 42 - Commissioni consiliari permanenti

Sono istituite, nell'ambito del Consiglio comunale, tre Commissioni consiliari permanenti, secondo le materie di competenza qui di seguito elencate:

PRIMA COMMISSIONE: Patrimonio comunale; Contenzioso; Rapporti fra gli organi del Comune e le libere associazioni dei cittadini.

SECONDA COMMISSIONE: Servizi sociali; Pari opportunità uomo-donna.

TERZA COMMISSIONE: Ambiente; Ecologia; Sviluppo e tutela del territorio.

ART. 43 - Compiti delle Commissioni

Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito specifico di esaminare preventivamente le questioni concernenti le proprie materie di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere motivato.

Le Commissioni anzidette hanno l'obbligo di esprimere il loro parere motivato sulle questioni sottoposte al loro esame entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Esse, inoltre, possono promuovere, con l'eventuale intervento dei rappresentanti delle libere forme associative, le iniziative che più ritengano opportune, trasmettendole alla Giunta municipale.

Nei casi di urgenza, la Giunta può portare direttamente le sue proposte al dibattito consiliare. Ove, però, il Consiglio non riconosca i termini dell'urgenza, la proposta è rinviata all'esame dalla Commissione competente.

ART. 44 - Composizione delle Commissioni

Ognuna delle predette Commissioni è composta di un numero di consiglieri comunali pari ad un quarto di quello assegnato al Comune designati dai Gruppi consiliari.

Ciascun consigliere non può far parte di più di una Commissione.

Alle riunioni delle Commissioni partecipano anche, con voto consultivo il Sindaco o gli Assessori ai rami per le materie oggetto di discussione.

Le Commissioni possono essere integrate dai Capogruppo consiliari o da consiglieri da loro delegati, che partecipano alle relative riunioni con voto consultivo.

ART. 45 - Costituzione delle Commissioni

I Gruppi consiliari, in sede di prima attuazione della presente norma, designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro lo stesso termine comunicano le designazioni al Sindaco.

Successivamente le designazioni saranno effettuate entro venti giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti.

Le designazioni predette vengono sottoposte dal Sindaco alla Conferenza dei Capogruppo, che, una volta esaminatele, provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati nel presente regolamento.

Esaurite le predette formalità, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio comunale la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata dal Consiglio con votazione in forma palese.

ART. 46 - Insediamento delle Commissioni e nomina dei Presidenti

Il Sindaco, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di costituzione delle predette Commissioni, procede alla convocazione delle stesse per il loro insediamento.

Nella seduta di insediamento e, comunque, prima di procedere alla trattazione di un qualsiasi argomento di competenza, i componenti di ciascuna Commissione eleggono a maggioranza assoluta nel proprio seno il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal componente consigliere comunale più anziano per età.

ART. 47 - Il Segretario e i suoi compiti

Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione consiliare permanente sono conferite, con provvedimento sindacale ad un funzionario di ruolo del Comune dell'area amministrativa con qualifica funzionale non inferiore alla sesta (modificato con delib. C.C. n° 119 del 29/11/1995).

Compete al Segretario di ogni Commissione provvedere a:

-trasmettere gli avvisi di convocazione con i relativi ordini del giorno;
-predisporre quanto necessario per i lavori della Commissione;
-redigere il verbale delle riunioni, indicando in esso molto succintamente i punti salienti della discussione e le decisioni adottate;
-trasmettere copia del verbale al Sindaco, all'Assessore al ramo e al Segretario Generale del Comune;
-raccogliere e conservare in ordine cronologico, previa numerazione, i verbali delle sedute con gli eventuali allegati;
-trasmettere alla fine di ogni trimestre all'Ufficio di Ragioneria i fogli di presenza alle sedute per la liquidazione del relativo gettone.

ART. 48 - Convocazione delle Commissioni

Il presidente di ogni Commissione ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.

Gli avvisi di convocazione, contenete l'ordine del giorno e firmati dal Presidente o dal segretario della Commissione d'ordine del Presidente, devono essere inviati almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere inviato al Sindaco, all'Assessore del ramo in relazione all'argomento da trattare, e sempre che non siano già componenti della Commissione, ai Capigruppo consiliari e ai Presidenti delle altre Commissioni ed, infine, al Segretario del Comune.

E' prevista, in casi di particolare necessità e di urgenza, la possibilità di convocazione telegrafica da effettuarsi con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione.

La Commissione può anche essere riunita su richiesta scritta del Sindaco, di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Tali richieste devono specificare l'oggetto da sottoporre all'esame della Commissione e devono essere indirizzate al Presidente della Commissione medesima e, per conoscenza al Sindaco.

La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

ART. 49 - Seduta congiunta

Le Commissioni possono essere convocate insieme dai rispettivi Presidenti, d'intesa con il Sindaco o anche a richiesta di quest'ultimo per discutere argomenti di comuni interessi o quando particolari circostanze lo suggeriscono.

La presidenza della seduta congiunta è assunta dal Presidente di Commissione più anziano per età.

ART. 50 - Validità delle sedute e delle decisioni

Le sedute sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Le decisioni delle Commissioni si intendono validamente assunte se adottate con il voto favorevole espresso nella forma palese, dalla maggioranza dei votanti.

ART. 51 - Funzionamento

Le Commissioni possono avvalersi, per l'assolvimento dei compiti loro demandati, della collaborazione delle rappresentanze economiche e sociali, sindacali e professionali del territorio, di esperti, nonchè delle rappresentanze elettive della comunità locale ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità. Possono anche richiedere l'intervento, alle proprie sedute, dei rappresentanti del Comune nei vari enti.

Le Commissioni, inoltre, per il migliore svolgimento dei compiti ad esse demandati, previa intesa con il Sindaco e pel tramite del Segretario Generale, possono:

a)-chiedere a tutti gli uffici ed istituti le notizie e i documenti loro necessari;
b)-far partecipare ai loro lavori funzionari amministrativi e tecnici del Comune;
c)-effettuare sopralluoghi ed ispezioni.

ART. 52 - Nomina di un Relatore

Per ciascun oggetto, posto all'o.d.g. delle proprie sedute, ogni Commissione potrà nominare un relatore incaricato di riferirne al Consiglio ed intervenire alla discussione in assemblea.

Ove occorra, per gli oggetti più importanti, potrà essere redatta una relazione scritta.

La minoranza dissenziente della Commissione potrà sempre far constatare i motivi del proprio dissenso anche presentando apposita relazione.

ART. 53 - Comunicazione al Sindaco

Di tutte le determinazioni delle Commissioni sugli oggetti sottoposti al loro esame, i rispettivi Presidenti dovranno informare subito con rapporto scritto il Sindaco.

ART. 54 - Partecipazione alle sedute

Alle riunioni delle Commissioni partecipano, se invitati, con funzioni consultive, senza concorrere al quorum strutturale o funzionale dell'organo, in base alla rispettiva competenza, i funzionari apicali delle strutture dell'Ente o loro delegati di grado immediatamente inferiore.

ART. 55 - Pubblicazione degli atti

Gli atti delle Commissioni vanno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per otto giorni consecutivi.

ART. 56 - Indennità di presenza

L'indennità di presenza spettante a ciascun consigliere comunale per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e delle Sottocommissioni è determinata con deliberazione consiliare nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 57 - Commissioni speciali

Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti.

Il Consiglio comunale può, altresì, costituire, nel suo seno, su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi e dai dirigenti comunali.

In sede di costituzione delle Commissioni speciali di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Consiglio comunale designa il Presidente coordinatore, stabilisce l'oggetto dell'incarico e l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incarica ed i termini per concluderla e per riferire al Consiglio.

ART. 58 - Conferenza dei Capigruppo

E' costituita, in seno al Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo.

La costituzione di tale Conferenza avviene con le seguenti modalità.

Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano del Gruppo, intendendosi per tale quello che nelle elezioni a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Il Capogruppo del "Gruppo misto" è il consigliere più anziano del Gruppo, intendendosi per tale quello che nelle elezioni alla carica di consigliere ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

La Conferenza dei Capigruppo, organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore; tratta argomenti di natura squisitamente politica, di raccordo delle attività del Consiglio e dei rapporti tra i vari Gruppi consiliari; ha funzioni di Commissione per la formazione e per l'aggiornamento del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e concorre, infine, a predisporre l'ordine del giorno del Consiglio sulla base delle richieste del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri comunali.

La Conferenza dei Capigruppo viene allargata ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti quando si renda necessario coordinare i lavori delle Commissioni medesime per la stesura del Calendario delle riunioni delle stesse e per l'individuazione degli argomenti da sottoporre al loro esame.

La Conferenza, così allargata, potrà anche essere chiamata dal Sindaco ad esprimere pareri su argomenti da inserirsi all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, ivi comprese le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno e le proposte presentate dai singoli consiglieri, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari.

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice.

Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Capigruppo sono conferite con provvedimento sindacale, ad un funzionario della Segreteria Generale con qualifica non inferiore all'ottava.

ART. 59 - Applicabilità delle norme sul funzionamento del Consiglio

Per quanto non espressamente previsto per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali e della Conferenza dei capigruppo valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento e funzionamento del Consiglio comunale.



PARTE TERZA

NORME FINALI


ART. 60 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in leggi dello Stato e della Regione, nello Statuto ed in altri regolamenti comunali.

ART. 61 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 giorni del provvedimento dell'Organo Regionale di Controllo con il quale prende atto della relativa deliberazione di approvazione.